1. INFORMATIVA WHISTLEBLOWING
La FAM ENERGY SERVICE S.R.L.al fine di “favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d’impresa all’interno delle organizzazioni”, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, in modo da contribuire al miglioramento della organizzazione ha implementato un sistema interno di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti individuati dalla legge di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che possano ledere l’interesse pubblico o l’integrità della azienda, di cui siano venute a conoscenza ivi incluse violazioni del Codice Etico ovvero del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.
2. LA NORMATIVA
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
3. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?
Possono effettuare segnalazioni i seguenti soggetti:
4. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?
Le segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che riguardano:
5. COSA DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA SEGNALAZIONE?
Le segnalazioni NON devono essere:
NB: In ogni caso, prima di effettuare una segnalazione, il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni inerenti alle violazioni che si intendono segnalare siano veritiere e rientrino nelle previsioni della normativa applicabile.
6. COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE?
La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, per consentire la valutazione dei fatti, in particolare, è necessario che risultino i seguenti elementi essenziali ai fini del vaglio di ammissibilità:
Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.
È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
7. QUALI TUTELE SONO PREVISTE PER IL SEGNALANTE?
Ogni segnalazione è estremamente confidenziale e, pertanto, viene gestita con la massima riservatezza nel pieno rispetto delle normative applicabili, anche relativamente alla tutela dei dati personali del segnalante. A tal proposito, si ricorda che è possibile effettuare segnalazioni anche in modalità anonima.
Le misure a tutela del segnalante sono:
1) divieto di ritorsioni: il segnalante non potrà subire ritorsioni per il solo fatto della segnalazione. Per ritorsione s’intende:
2) misure di sostegno: è istituito, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un elenco degli Enti del Terzo settore dal quale il segnalante può ricevere misure di sostegno quali: informazioni, assistenza e consulenza in forma gratuita;
3) protezione dalle ritorsioni: possibilità di comunicazione all’ANAC delle ritorsioni subite dal segnalante.
8. SONO PREVISTE ULTERIORI TUTELE OLTRE IL SEGNALANTE?
Sì. Le misure a tutela del segnalante si applicano anche:
9. SONO PREVISTI CASI DI PERDITA DELLE TUTELE?
Sì. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
10. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?
La Società ha predisposto un canale di segnalazione interna di tipo cartaceo: esso può essere attivato tramite l’invio di posta ordinaria o raccomandata a mezzo di servizi postali esterni, presso l’indirizzo:
FAM ENERGY SERVICE S.R.L.
“RISERVATA AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI”
Via Faraggiana, 33 – 28100 Novara (NO)
A garanzia della riservatezza del segnalante è necessario utilizzare tre buste chiuse, all’interno delle quali inserire i documenti necessari. In particolare, nella prima busta andranno inseriti i dati del segnalante, il recapito presso cui lo stesso vuole essere contattato dal gestore della segnalazione; nella seconda la segnalazione, nella terza le due buste di cui sopra con la dicitura “Segnalazione Whistleblowing – riservata al gestore della segnalazione”, e nessun’altra indicazione che possa consentire di risalire all’identità del segnalante.
Il segnalante può richiedere nella segnalazione stessa un incontro diretto con la persona deputata alla gestione della segnalazione. In tal caso, lo svolgimento dell’incontro, nell’ambito delle disponibilità verrà organizzato entro un termine ragionevole (entro 15 giorni).
L’incontro verrà organizzato in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante e il gestore potrà predisporre – previo consenso della persona segnalante – la registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all’ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) il gestore provvede a stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale verrà consegnata al segnalante.
Entro 7gg si darà riscontro della ricezione della segnalazione.
Entro 3 mesi si darà evidenza della chiusura dell’istruttoria, che può consistere nella comunicazione dell’archiviazione, nell’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un’autorità competente per ulteriori indagini.